Non basta la ripetitiva e incessante propaganda sui “salatissimi” lavori di riqualificazione di Terrazza a Mare per oscurare il disordine amministrativo del comune di Lignano che è esploso in tutta la sua incompetenza col caso dei rinnovi delle concessioni demaniali scadute nel 2024. A tal proposito, come anticipato su queste pagine, il leader della lista “Lignano Crescita e Sviluppo”, Alessandro Santin ha inviato al presidente dell’ANAC una “Segnalazione per una presunta violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza nella riattivazione di procedura di gara europea da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). Quali sono i termini dell’esposto secondo Santin?
“In data 5 maggio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro la determinazione n. 365 a firma del Segretario Comunale con cui è stata disposta la riattivazione dei bandi di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute nel 2024, già oggetto di procedura ad evidenza pubblica precedentemente sospesa per oltre otto mesi. Dalla delibera non risulta alcuna riapertura integrale dei termini originariamente previsti per la presentazione delle offerte, bensì una mera prosecuzione della gara mediante concessione dei soli giorni residui non ancora decorsi alla data di sospensione. Tale decisione appare, per le ragioni di seguito illustrate, in grave contrasto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, in particolare con quelli di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza effettiva e tutela del legittimo affidamento. È essenziale precisare che i termini concessi per la presentazione delle offerte sono pari a soli sette giorni solari, dei quali appena cinque lavorativi. Un termine che appare manifestamente incongruo in relazione all’oggetto dei bandi, i quali hanno ad oggetto concessioni demaniali marittime della durata di quindici anni e, in diversi casi, comprendono la gestione di migliaia di postazioni balneari (ombrelloni), stabilimenti balneari complessi e numerose strutture commerciali e di ristorazione, con implicazioni economiche, tecniche e giuridiche di rilievo assoluto” Per il consigliere comunale si tratta si una
“Violazione del principio di parità di trattamento a livello transnazionale Poiché la procedura in oggetto è di rilevanza comunitaria, superando le soglie di cui all’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, essa deve svolgersi nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dal diritto secondario dell’Unione, tra cui l’obbligo per le stazioni appaltanti di garantire condizioni di accesso e partecipazione equivalenti per gli operatori economici stabiliti in ciascuno degli Stati membri. L’omessa riapertura integrale dei termini, dopo una sospensione tanto prolungata, avvantaggia in modo palese e sproporzionato gli operatori economici locali, i quali, seguendo la stampa e i canali informali territoriali, hanno potuto prevedere e prepararsi alla ripresa della procedura anche prima della pubblicazione ufficiale, a differenza degli operatori transnazionali che sono privi di accesso a tali fonti informali. È un fatto rilevante il comunicato stampa del sindaco Laura Giorgi pubblicato sul Messaggero Veneto il giorno 7 Maggio 2025, con il quale si avvisa che verrà presto ripresa la procedura del bando di gara. Il Sindaco dimostra particolare zelo nel chiarire si tratti di un avviso finalizzato a far sapere un tanto con un po’ di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, per consentire agli interessati di organizzare la documentazione “avendo a disposizione qualche settimana in più…” Dimostrando così di essere consapevole che i termini concessi sono assolutamente insufficienti per espletare una pratica così onerosa e complicata. Peccato che si trattasse della stampa locale e quindi non disponibile a tutti gli operatori in modo uniforme nel territorio europeo. Praticamente ha avvisato i concessionari uscenti e alcuni imprenditori locali garantendo loro un vantaggio considerevole in violazione delle pari condizioni di partecipazione obbligatorie per tutti. Altri concessionari uscenti, membri della maggioranza eletta in Consiglio Comunale, hanno potuto ottenere tali informazioni con ulteriore anticipo essendo partecipi alle decisioni assunte nelle sedi istituzionali già da alcuni mesi .
Disparità sostanziale e disparità informativa. Il comportamento dell’amministrazione comunale produce una disparità informativa che si traduce, di fatto, in una barriera all’ingresso di natura sistemica. In ambito europeo, le imprese estere non possono prevedere né anticipare decisioni locali della pubblica amministrazione italiana se non tramite fonti ufficiali. La concessione di soli cinque giorni lavorativi effettivi per predisporre la documentazione necessaria e partecipare a una procedura economicamente complessa costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, in violazione degli articoli 49 e 56 TFUE, oltre che degli artt. 4 e 30 del d.lgs. 36/2023. Tale restrizione ingiustificata dei termini si traduce, peraltro, in una penalizzazione non solo per gli operatori stranieri, ma anche per alcuni operatori economici italiani, compresi quelli locali. Basti considerare il caso, tutt’altro che infrequente, di soggetti che avevano iniziato a predisporre la progettazione tecnica durante il primo avvio della gara, poi sospesa, e che oggi si trovano nell’impossibilità di completare in soli cinque giorni una nuova proposta progettuale. A ciò si aggiunga che, dopo otto mesi di sospensione, è necessario verificare l’attualità dei prezzi di riferimento. Pertanto, la lesione del principio di parità e la compressione irragionevole dei tempi ricadono su una pluralità di potenziali concorrenti. Una ripresa dell’iter concedendo come termine i soli giorni residui potrebbe avere legittima applicazione solo nel caso la sospensione fosse stata molto breve, nell’ordine di qualche giorno o settimana. Dopo otto mesi di sospensione, nella sostanza si tratta a tutti gli effetti di un nuovo bando. Un nuovo bando che potrebbe interessare anche ulteriori soggetti non attivi durante la precedente pubblicazione. Questi soggetti sono discriminati dalla scelta operata dal Comune di Lignano. Va da sé che i cinque giorni concessi sono assolutamente insufficienti e contrastano con la copiosa giurisprudenza che ha in molteplici occasioni trattato la materia e impone la concessione di termini congrui.
Obbligo di garantire termini minimi proporzionati La stazione appaltante è tenuta a garantire che i termini concessi per la partecipazione siano congrui e proporzionati rispetto alla complessità e all’importanza della procedura. La semplice ripresa dei giorni residui originariamente previsti, dopo una sospensione così prolungata — superiore agli otto mesi — appare del tutto inadeguata e irragionevole. Ne consegue che i termini per la presentazione delle offerte dovrebbero essere interamente riaperti, al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori e il pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e ragionevolezza.
Alla luce di quanto sopra, si segnala formalmente la procedura adottata dal Comune di Lignano Sabbiadoro come potenzialmente lesiva dei principi e delle norme nazionali ed europee in materia di contratti pubblici.
Si chiede a codesta Autorità: • di voler attivare i poteri di vigilanza e verifica sull’operato della stazione appaltante;
garantire l’effettività della concorrenza;
invitare formalmente il Comune di Lignano Sabbiadoro a disporre la riapertura integrale dei termini di presentazione delle offerte, al fine di assicurare il rispetto dei principi sopra richiamati e garantire condizioni di accesso paritarie per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro collocazione geografica.