Sul caso del paziente triestino cui è stata negato intervento chirurgico emergono concrete responsabilità del primario ospedaliero o direttore di struttura complessa disciplinate dalle funzioni direttive e organizzative da un insieme di norme assai disorganiche tra loro per la natura della fonte regolamentare e la diversità di epoca di emanazione. Vedi fondo pagina*. In base alla monumentale normativa, il direttore di struttura complessa o il primario ospedaliero ha l’obbligo della direzione e organizzazione della struttura (art. 15, DLGS 502/1999: “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite … funzioni di direzione e organizzazione della struttura …). Tale obbligo di direzione e organizzazione consiste anzitutto nella programmazione del lavoro dei suoi collaboratori (art. 63 DPR 761/79: “Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività … di programmazione e di direzione dell’unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione…”). E’ una responsabilità che, nei limiti in cui era effettivamente esigibile il rispetto della regola cautelare nel singolo caso (fatto storico e particolarità del caso concreto), discende soprattutto dalla carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, dalla mancata definizione dei criteri diagnostici e terapeutici generali e specifici, dalla mancata puntuale conoscenza in capo al direttore delle situazioni cliniche dei pazienti o addirittura dalla colpevole scelta di seguire solo alcuni casi particolari e non tutti i malati della propria struttura, dalla carente vigilanza e verifica sull’attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura soprattutto per ciò che attiene alla collaborazione interna tra loro (scambio di informazioni ecc.), nel mancato esercizio del potere di avocazione della gestione del trattamento sanitario quando la situazione di complessità o di pericolo per il paziente lo richiede nonché, in ultimo, dalla carente compilazione della cartella clinica. Salvo per i fatti commessi prima del 1.03.2017 che ancora erano regolati dalla “Legge Balduzzi”, con l’entrata in vigore della “Legge Gelli-Bianco” rimane escluso per il direttore di struttura complessa dedurre quale scriminante la propria colpa lieve per deficit organizzativo. Quindi non serve dire “non avevo mai visto in faccia il paziente” questo non serve devi invece conoscere la situazione clinica del paziente e organizzare il reparto anche se nel caso del paziente triestino sono evidenti situazioni di deficit organizzativo che investono altri livelli organizzativi come direzione sanitaria, direzione medica di presidio, gestione rischio clinico, affari legali in quanto l’articolo 32 della costituzione è chiarissimo in tal senso e la sanità è un ecosistema complesso in cui il medico non può essere lasciato solo a trattare determinate questioni. Ricordiamoci che il D.lgs 502 è stato appena integrato con il richiamo all’umanizzazione delle cure tema oggetto di un importantissimo convegno in Castello a Udine questo dicembre , presenti i massimi vertici della Regione e della sanità dal quale è scaturita questa modifica al D.lgs 502/1992 nell’articolo 1, che come titolo riporta “Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”. Legge stabilità art 1 comma 361 361. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»; b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «,secondo i princìpi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana». Articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Tali norme* sono: l’art. 7 del DPR 128 del 1969 intitolato “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, l’art. 63 del Dpr 761 del 1979 intitolato “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, l’art. 15, DLGS 502/1992 intitolato “Riordino della disciplina in materia sanitaria …”, l’articolo 47, leltt. f) ccnl del 23/01/2024 f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti.