Nell’esposto pervenuto all’Autorità si segnalava che la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia aveva affidato in maniera diretta, a due diversi soggetti, pressoché il medesimo servizio tecnico inerente l’intervento di riduzione della vulnerabilità sismica e di restauro della Basilica del Campanile di Aquileia, paventando oltre alla duplicazione del servizio un presunto frazionamento, che avrebbe permesso alla S.A. di evitare il ricorso alla procedura aperta per l’affidamento degli stessi. Nel dettaglio, con determina n.171 del 29.12.2021 sono stati affidati “i servizi di ingegneria relativi all’esecuzione di studi e analisi preliminari finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica degli immobili e alla redazione della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di restauro della Basilica e del Campanile di Aquileia” a un professionista per euro 138.588,50 e, nello stesso giorno, sono stati affidati “i servizi di architettura relativi all’esecuzione di studi e analisi preliminari finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica degli immobili e alla redazione della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di restauro della Basilica e del Campanile di Aquileia” allo studio associato per euro 138.020,02. Tali affidamenti sono stati effettuati ricorrendo alla norma che prevede affidamenti diretti per i servizi al di sotto dei 139.000 euro. L’Anac ha richiesto informazioni con nota n. 27766 del 13.4.2022 circa la presunta duplicazione/frazionamento dei servizi affidati. Per l’Autorità le “Competenze specialistiche non sovrapponibili tra la figura professionale dell’architetto e quella
dell’ingegnere. In tal modo si è proceduto ad effettuare due affidamenti diretti ciascuno di circa €
138.000,00, ciascuno a ridosso della soglia per l’affidamento diretto pari ad euro 139.000,0, per
complessivi € 278.000,00, oltre la soglia comunitaria. Le considerazioni svolte dalla S.A. per giustificare il citato frazionamento non si ritengono condivisibili”. Conclude l’Autorità.